(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supp. Ordinario al n. 52 del 31 dicembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1 1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)» sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e' cosi' sostituito: «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»; b) al comma 1, dell'art. 1, le parole: «ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10, (Disciplina regionale dell'agriturismo)» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'art. 164 della legge regionale n. 31/2008»; c) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «le attivita' definite dalla 1.r. n. 10/2007: ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' definite dall'art. 151 della legge regionale n. 31/2008»; d) la lettera d) del comma 1, dell'art. 2 e' cosi' sostituita: «d) attivita' agricole, le attivita' definite al punto 2 dell'allegato A) della legge regionale n. 31/2008 e dall'art. 2135 del codice civile, svolte da soggetti iscritti al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli»; e) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «e dall'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'art. 151; comma 2, della legge regionale n. 31/2008»; f) alla lettera d) del comma 5 dell'art. 3, le parole.: «ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 145 della legge regionale n. 31/2008»; g) al punto 3 della lettera e) del comma 5 dell'art. 3, le parole: «di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 152 della n. 31/2008»; h) ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 5 dell'art. 3, le parole: «di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 151, comma 2, della legge regionale n. 31/2008»; i) al comma 2 dell'art. 6, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 27 giugno 2007»; j) al comma 3 dell'art. 8, le parole: «della legge regionale n.10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo X della legge regionale n.31/2008».; k) al comma 1 dell'art. 10 le parole: «L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito, all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007, ...». sono sostituite dalle seguenti: «L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'art. 157, della legge regionale n. 31/2008: ....»; l) al comma 3 dell'art. 10, le parole: «di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 31/2008»; m) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «tra prodotti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «tra i prodotti di cui all'art. 157; comma l, lettera b) della legge regionale n. 31/2008»; n) al comma 5, dell'art. 10, le parole: «di cui all'art. 8, comma 2; della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157, comma 2, della legge regionale n. 31/2008»; o) il comma 6 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «6. il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica puo' somrninistrare nell'arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di cui all'art. 5. Per un massimo di quindici giorni o di quindici eventi programmati all'anno, e' consentito derogare al limite di pasti giornalieri, fatto salvo quanto previsto dal presente, articolo per l'utilizzo dei prodotti. Le giornate e gli eventi programmati sono comunicati al comune con almeno un mese di anticipo.»; p) al comma 1, dell'art. 12, le parole: «dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti': «dall'art. 156, comma. 1, della legge regionale n. 31/2008»; q) al comma 6, dell'art. 13, le parole: «dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 156, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»; r) comma 1, dell'art. 15, le parole: «previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'art. 152 della l.r. n. 31/2008»; s) al comma 1, dell'art. 16, dopo le parole: «ragione sociale della societa'» sono inseritele le seguenti: «o il trasferimento dell'attivita'»; t) al comma 2 dell'articolo 16: 1) le parole: «Il trasferimento dell'attivita' che comporta» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche e i trasferimenti che comportino»; 2) le parole: «e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»; u) comma 1 dell'art. 17, le parole: «di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: cui all'art. 162 della l.r. n. 31/2008»; v) alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 17, le parole: «di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 163, comma 3, della legge regionale n. 31/2008»; z) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 17: 1) le parole: «di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157 della legge regionale n. 31/2008»; 2) le parole: «dall'art. 8 della legge regionale, n. 10/2007» sono soppresse; 3) le parole: «di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 163, comma 3, della legge regionale n. 31/2008». Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombarda. Milano, 28 dicembre 2009 ROSSONI