(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
          3° Supp. Ordinario al n. 52 del 31 dicembre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                  IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
    1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della
legge  regionale  8  giugno  2007,  n.   10   (Disciplina   regionale
dell'agriturismo)» sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il titolo e' cosi'  sostituito:  «Norme  di  attuazione  del
titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n.  31  (Testo  unico
delle leggi regionali in materia di  agricoltura,  foreste,  pesca  e
sviluppo rurale)»; 
      b) al comma 1, dell'art. 1, le parole: «ai sensi  dell'art.  15
della legge regionale 8 giugno 2007,  n.  10,  (Disciplina  regionale
dell'agriturismo)» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi
dell'art. 164 della legge regionale n. 31/2008»; 
      c) alla lettera a) del comma 1  dell'art.  2,  le  parole:  «le
attivita' definite dalla 1.r. n.  10/2007:  ed  esercitate  ai  sensi
dell'art. 2, comma  2, della  stessa  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le attivita' definite dall'art. 151 della legge  regionale
n. 31/2008»; 
      d) la lettera d) del comma 1, dell'art. 2 e' cosi' sostituita: 
        «d) attivita' agricole, le  attivita'  definite  al  punto  2
dell'allegato A) della legge regionale n. 31/2008  e  dall'art.  2135
del codice civile, svolte da  soggetti  iscritti  al  registro  delle
imprese, sezione speciale imprenditori agricoli»; 
      e) alla lettera h) del  comma 1  dell'art.  2,  le  parole:  «e
dall'art.  2,  comma  2  della  legge  regionale  n.  10/2007»   sono
sostituite dalle seguenti: «e dall'art. 151;  comma  2,  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      f) alla lettera d) del comma 5 dell'art.  3,  le  parole.:  «ai
sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 luglio  2001,  n.  12
(Norme  per  l'incremento  e  la  tutela  del  patrimonio  ittico   e
l'esercizio della pesca nelle acque della  Regione  Lombardia)»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'art.  145  della  legge
regionale n. 31/2008»; 
      g) al punto 3 della lettera e) del  comma  5  dell'art.  3,  le
parole: «di cui all'art. 3 della legge  regionale  n.  10/2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 152 della n. 31/2008»; 
      h) ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 5 dell'art. 3,  le
parole: «di cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 151,  comma
2, della legge regionale n. 31/2008»; 
      i) al comma 2 dell'art. 6, le parole: «alla data di entrata  in
vigore della  legge  regionale  n.  10/2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla data del 27 giugno 2007»; 
      j) al comma 3 dell'art. 8, le parole:  «della  legge  regionale
n.10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo X della  legge
regionale n.31/2008».; 
      k) al comma 1 dell'art. 10 le parole:  «L'apporto  di  prodotti
propri e di prodotti provenienti  da  altre  aziende  agricole  e  da
artigiani alimentari della zona,  come  definito,  all'art.  6  della
legge regionale n. 10/2007, ...».  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'apporto di prodotti propri e  di  prodotti  provenienti  da  altre
aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come  definito
all'art. 157, della legge regionale n. 31/2008: ....»; 
      l) al comma 3 dell'art. 10, le  parole:  «di  cui  all'art.  8,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.  10/2007»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 157, comma 1, lettera  a)
della legge regionale n. 31/2008»; 
      m) all'alinea del comma 4 dell'articolo  10,  le  parole:  «tra
prodotti di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «tra i prodotti
di cui all'art. 157; comma l, lettera  b) della  legge  regionale  n.
31/2008»; 
      n) al comma 5, dell'art. 10, le parole:  «di  cui  all'art.  8,
comma 2; della legge regionale  n.  10/2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 157, comma 2,   della  legge  regionale n.
31/2008»; 
      o) il comma 6 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
        «6. il numero massimo di pasti  che  l'azienda  agrituristica
puo' somrninistrare nell'arco di un giorno e  i  giorni  di  apertura
settimanali sono quelli riportati sul certificato di cui all'art.  5.
Per un massimo di quindici giorni o di  quindici  eventi  programmati
all'anno, e' consentito derogare  al  limite  di  pasti  giornalieri,
fatto salvo quanto previsto dal presente, articolo per l'utilizzo dei
prodotti. Le giornate e gli eventi programmati  sono  comunicati   al
comune con almeno un mese di anticipo.»; 
      p) al comma 1, dell'art. 12, le parole: «dall'art.  7, comma 1,
della legge regionale n. 10/2007» sono  sostituite  dalle  seguenti':
«dall'art. 156, comma. 1, della legge regionale n. 31/2008»; 
      q) al comma 6, dell'art. 13, le parole: «dall'art. 7, comma  4,
della legge regionale n. 10/2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'art. 156, comma 4, della legge regionale n. 31/2008»; 
      r) comma 1, dell'art. 15,  le  parole:  «previsto  dall'art.  3
della legge regionale n. 10/2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previsto dall'art. 152 della l.r. n. 31/2008»; 
      s) al comma 1, dell'art. 16, dopo le parole:  «ragione  sociale
della societa'» sono inseritele  le  seguenti:  «o  il  trasferimento
dell'attivita'»; 
      t) al comma 2 dell'articolo 16: 
        1) le parole: «Il trasferimento dell'attivita' che  comporta»
sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche e i  trasferimenti  che
comportino»; 
        2) le parole: «e' soggetto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«sono soggetti»; 
      u) comma 1 dell'art. 17, le parole: «di cui all'art.  13  della
legge regionale n.  10/2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  cui
all'art. 162 della l.r. n. 31/2008»; 
      v) alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.  17,  le  parole:
«di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 163, comma 3, della legge
regionale n. 31/2008»; 
      z) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 17: 
        1) le parole: «di cui all'art. 8  della  legge  regionale  n.
10/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art.  157  della
legge regionale n. 31/2008»; 
        2) le parole: «dall'art. 8 della legge regionale, n. 10/2007»
sono soppresse; 
        3) le parole: «di cui  all'art.  14,  comma  3,  della  legge
regionale  n.  10/2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'art. 163, comma 3, della legge regionale n. 31/2008». 
    Il presente regolamento regionale e'  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombarda. 
      Milano, 28 dicembre 2009 
 
                               ROSSONI